Utilizzo agronomico degli affluenti
Per i liquami lo spargimento è vietato nei seguenti casi:
- Nel periodo compreso tra il 15 Dicembre ed il 15 Febbraio;
- Nei casi specifici di divieti previsti da regolamento o ordinanze Comunali;
- Divieti già previsti per i letami;
- Entro una fascia di almeno 100m dai centri abitati, cosi come definiti dal PRG;
- Entro una fascia di 5m da strade statali, provinciali e comunali (nel caso di distribuzione con interramento diretto - iniezioni nel terreno - le suddette distanze vengono dimezzate;
- Entro una fascia di 20m dalle case sparse;
- Entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- Nei casi di possibile contatto con prodotti destinati al consumo umano;
- Su culture foraggere nelle tre settimane prima dello sfalcio o pascolamento;
- Terreni con pendenza superiore al 10%, incrementata fino al 15% solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggere. Tali limiti massimi di pendenza, in presenza di sistemazioni idraulico agrarie, possono essere incrementati, sulla base delle tecniche sotto descritte, fino al:
> 20% per quantitativi massimi di affluente non superiori a 30 m3/ha per ogni turno di distribuzione, per un massimo di 2 turni annui, oppure un pari volume di affluente distribuito in più di due turni;
> 30% per quantitativi massimi di affuente non superiore a 20m3/ha per ogni turno di distribuzione, per un massimo di due turni annui, oppure un pari volume di affluente distribuito in più di due turni:
- nei terreni di golena aperta;
- nelle zone calanchive;
- in presenza di doline e/o inghiottitoi, tenendo conto una fascia di rispetto di almeno 10 metri.
Le tecniche di distribuzione devono garantire:
- il contenumento della formazione di aerosol verso zone abitate e vie pubbliche;
- l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami che deve avvenire entro le 24 ore successive fatto salvo lo spargimento sui prati;
- uniformità di applicazione dell'affluente;
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