Circolare del Ministero dell’Interno per i Comuni fino a 10.000 abitanti

Emanata il 16 febbraio 2012 una Circolare del Ministero dell’Interno sulla riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori per i Comuni fino a 10.000 abitanti. La circolare n.2379 del 16/02/2012 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali -Ministero dell’Interno interviene sulla riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori dei Comuni, prevista all’art.16, comma 17 del DL n. 138/2010 convertito in L.n. 148/2010; la circolare richiama all’ adempimento della specifica riduzione per gli organi dei Comuni fino a 1.000 abitanti. 

Nel 2012 per i comuni a rinnovo elettivo si applicheranno le riduzioni consiliari del 20% di cui all’art.2 commi 184 e 185 della L.191del 23/12/2009 come integrato dall’art.1 del D.L. n.2 del 25/01/2010 convertito in L. n. 42 del 26/03/2010. A questa previsione deve aggiungersi la riduzione prevista dall’art. 16 comma 17 del D.L. 138/2011 convertito in L. 148 del 14/09/2011 per i comuni fino a 10.000 abitanti. Per saperne di più accedi alla circolare del Ministero dell'Interno.


Prot.n.2379 del 16.2.2012
OGGETTO: Articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali per i comuni fino a 10.000 abitanti. Com’è noto, nelI’ambito degli interventi volti al contenimento della spesa pubblica, con l’art. 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011. n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 201, n. 148, il legislatore è intervenuto per ridurre il numero dei consiglieri e degli assessori per i comuni fino a 10,000 abitanti. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data dì entrata in vigore della legge di conversione (17 settembre 2011) è pertanto prevista una riduzione ulteriore, rispetto a quanto già previsto dalla legge n. 42/2010, del numero dei componenti degli organi collegiali dei comuni compresi nella classe demografica fino a 10.000 abitanti. In considerazione delle prossime consultazioni amministrative si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sul disposto normativo che ha delineato la nuova composizione dei consigli, e del numero degli assessori, per tutti i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, suddividendoli, altresì, in nuove fasce demografiche. Di conseguenza è stato modificato l’art. 37 del d.lgs. n. 267/2000. 

 Per maggiore chiarezza si acclude alla presente un prospetto predisposto dal Ministero dell’Interno che sintetizza, per i comuni fino a 10.000 abitanti, la situazione pregressa e attuale relativa alla composizione dei consigli comunali ed al numero massimo degli assessori. Con specifico riguardo ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, si segnala che la lettera a) dell’art. 16, comma17, haprevisto la presenza dei soli consiglieri comunali. Per tale fascia demografica, infatti, non è prevista la figura degli assessori, risultando, pertanto, attribuite esclusivamente al sindaco le competenze della giunta comunale. Ciò posto sì rileva che le esigenze di armonizzazione complessiva del sistema ordinamentale e di salvaguardia del funzionamento dell’ente locale comportano la necessaria presenza del vicesindaco per l’esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive che l’art. 53 assegna a tale figura che dovrà, pertanto, essere nominata tra i consiglieri eletti. In particolare si osserva che la riforma disposta per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti con la norma in oggetto si pone in linea di continuità con la previsione di cui all’art. 2, comma 186, lettera c) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 convertito in legge 26 marzo 2010, n. 42 (legge finanziaria 2010), che prevede, per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, la “… possibilità di delega da parte del sindaco dell’esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori…..”. 

 Per completezza si fa rilevare che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia “organi di governo” dei comuni rimessa, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; pertanto le disposizioni statutarie, allorché incompatibili con intervenute modifiche normative, non trovano applicazione anche in relazione a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 1, del d.lgs. n. 267/2000, per il quale “l’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette”. Resta fermo che, per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, continua ad applicarsi, a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio. con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, come prevista dall’art 1, comma 2, della legge n. 42/2010, che ha modificato ed integrato l’art. 2, commi da183 a 187 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010). In proposito si richiama la precedente circolare del Ministero dell’Interno, n 2915 del 18 febbraio 2011, reperibile anche sulla pagina web del Ministero all’indirizzo http://incomune.interno.it. Si pregano, pertanto, le Prefetture di voler dare la massima diffusione degli elementi sopra esposti.

Nessun commento:

Posta un commento